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Albo beneficiari

Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412, modificata ed integrata dalla Legge n.15/2005, e del DPR n.118 del 7 aprile 2000 le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici sono obbligati a tenere, dal 31 marzo 1992, l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

L’albo viene aggiornato annualmente.

 

A partire dal 2021, le singole procedure dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo sono rinvenibili qui . I dati si riferiscono a tutti i fornitori italiani e a quelli esteri che hanno dato il consenso alla loro pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 lettera b della Legge Federale sulla Protezione dei Dati 19 giugno 1992.

 

29.6.2023